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Campo di applicazione del D.Lgs. 81/2008: a chi si applica
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Indice del capitolo
«Il Testo Unico non riguarda la mia attività»: è una delle convinzioni più costose che un imprenditore possa avere. Il D.Lgs. 81/2008 si applica a tutti i settori, pubblici e privati, e a tutte le tipologie di rischio — e la nozione di «lavoratore» è molto più ampia del semplice dipendente assunto. In questo capitolo vedi esattamente chi rientra nel campo di applicazione, quali casi particolari esistono e quali obblighi valgono per ogni tipologia di soggetto.
La regola generale: tutti i settori, tutte le tipologie di rischio
L'articolo 3 del D.Lgs. 81/2008 fissa un principio di applicazione universale: il decreto vale per tutti i settori di attività, privati e pubblici, e per tutte le tipologie di rischio. Non esiste un settore «esente»: uffici, negozi, cantieri, ospedali, scuole, studi professionali, agricoltura, pubblica amministrazione. Cambia l'intensità degli adempimenti, non l'obbligo di rispettarli.
Lo stesso art. 3 prevede che per alcuni ambiti particolari — Forze armate e di Polizia, Vigili del fuoco, strutture giudiziarie e penitenziarie, università e scuole, mezzi di trasporto — le disposizioni siano applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio, secondo norme e decreti dedicati. Attenzione: è un adattamento, non un'esenzione.
Chi è «lavoratore» secondo l'art. 2: molto più del dipendente
L'articolo 2, comma 1, lettera a) definisce lavoratore la persona che svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione. Il criterio decisivo non è il contratto, ma l'inserimento nell'organizzazione aziendale: se una persona lavora dentro la tua struttura, sotto la tua organizzazione, per la sicurezza è un tuo lavoratore.
Sono quindi equiparati ai lavoratori subordinati, tra gli altri:
- Soci lavoratori di cooperative e di società, anche di fatto, che prestano attività per la società;
- Tirocinanti e stagisti, inclusi i beneficiari di tirocini formativi e di orientamento;
- Allievi di istituti di istruzione e universitari e partecipanti a corsi di formazione professionale, quando usano laboratori, attrezzature di lavoro, agenti chimici, fisici o biologici;
- Volontari e lavoratori in progetti di utilità sociale, con le modalità specifiche previste dal decreto;
- Apprendisti e lavoratori con contratti flessibili (somministrati, intermittenti, collaboratori inseriti nell'organizzazione del committente).
Conseguenza pratica: per tutti questi soggetti scattano gli obblighi ordinari del datore di lavoro — inclusione nella valutazione dei rischi, formazione ex art. 37, informazione, dispositivi di protezione e, dove prevista, sorveglianza sanitaria.
Smart working, lavoro agile e telelavoro
Il Testo Unico segue il lavoratore anche fuori dall'ufficio. L'art. 3, comma 10, disciplina il lavoro a distanza con videoterminale, mentre per il lavoro agile (smart working, regolato dalla legge 81/2017) il datore di lavoro resta responsabile della salute e sicurezza del lavoratore e consegna un'informativa scritta sui rischi generali e specifici connessi alla modalità di esecuzione della prestazione.
In pratica: chi lavora da casa va comunque formato, informato e considerato nel DVR, in particolare per il rischio videoterminali, la postura e l'uso sicuro delle attrezzature fornite. Il lavoratore agile, dal canto suo, è tenuto a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione.
Lavoratori autonomi: gli obblighi dell'art. 21
Il lavoratore autonomo «puro» (art. 2222 del codice civile) non ha un datore di lavoro, ma non è fuori dal Testo Unico. L'art. 21 impone anche a lui obblighi diretti:
- utilizzare attrezzature di lavoro conformi alle disposizioni del Titolo III;
- munirsi e utilizzare i dispositivi di protezione individuale adeguati;
- munirsi di apposita tessera di riconoscimento con fotografia quando opera in regime di appalto o subappalto.
Formazione e sorveglianza sanitaria restano per l'autonomo una facoltà, non un obbligo — ma diventano di fatto necessarie quando lavora in cantieri o in appalti, dove i committenti le richiedono per gestire le interferenze. Se poi l'autonomo assume anche un solo dipendente o collaboratore inserito nella sua organizzazione, diventa datore di lavoro a tutti gli effetti, con tutti gli obblighi delle figure della sicurezza.
Imprese familiari e ditte individuali senza dipendenti
Ai componenti dell'impresa familiare (art. 230-bis del codice civile), ai coltivatori diretti, agli artigiani e ai piccoli commercianti si applicano le stesse regole dell'art. 21: attrezzature conformi, DPI e tessera di riconoscimento negli appalti. Anche qui formazione e sorveglianza sanitaria sono facoltative ma raccomandate.
La ditta individuale senza dipendenti non deve redigere il DVR né nominare RSPP e medico competente, perché quegli obblighi presuppongono almeno un lavoratore. Ma appena entra in azienda uno stagista, un familiare inserito stabilmente nell'organizzazione o un collaboratore, il quadro cambia: scattano valutazione dei rischi, nomine e formazione.
Tabella: tipologia di soggetto e obblighi applicabili
| Tipologia di soggetto | È «lavoratore»? | Obblighi principali applicabili |
|---|---|---|
| Dipendente subordinato | Sì (art. 2) | Tutti: DVR, formazione, informazione, DPI, sorveglianza sanitaria se prevista |
| Stagista / tirocinante | Sì, equiparato | Come il dipendente: va incluso nel DVR, formato e protetto |
| Socio lavoratore | Sì, equiparato | Come il dipendente, per l'attività prestata nella società |
| Volontario | Equiparato con modalità specifiche | Informazione sui rischi e misure di protezione adeguate all'attività svolta |
| Lavoratore agile / smart working | Sì | Informativa scritta sui rischi, formazione, inclusione nel DVR (videoterminali) |
| Lavoratore autonomo (art. 21) | No, obblighi propri | Attrezzature conformi, DPI, tessera in appalto; formazione facoltativa |
| Componente impresa familiare | No, obblighi propri (art. 21) | Attrezzature conformi, DPI, tessera in appalto; sorveglianza facoltativa |
| Ditta individuale senza dipendenti | No | Obblighi art. 21; nessun DVR finché non entra un lavoratore |
Cosa fare in pratica: la verifica in tre passi
- Censisci tutte le persone che operano nella tua organizzazione: dipendenti, stagisti, soci, volontari, collaboratori, lavoratori in smart working.
- Qualifica ogni soggetto secondo l'art. 2 e l'art. 21: chi è lavoratore va incluso nel DVR e formato; per gli autonomi verifica attrezzature, DPI e coordinamento.
- Aggiorna gli adempimenti di conseguenza, usando la checklist degli adempimenti per non dimenticare nomine, formazione e sorveglianza sanitaria.
Domande frequenti
A chi si applica il D.Lgs. 81/2008?
A tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio (art. 3). Nessuna azienda ne è esclusa: per alcuni ambiti particolari, come Forze armate, scuole o mezzi di trasporto, le norme si applicano con adattamenti che tengono conto delle specifiche esigenze, ma mai come esenzione totale.
Gli stagisti e i tirocinanti sono considerati lavoratori?
Sì. L'art. 2 del D.Lgs. 81/2008 equipara ai lavoratori chi svolge attività nell'organizzazione di un datore di lavoro anche senza retribuzione e anche al solo fine di apprendere. Lo stagista va quindi incluso nella valutazione dei rischi, formato, informato e sottoposto a sorveglianza sanitaria se la mansione lo richiede.
Il Testo Unico si applica allo smart working?
Sì. Il datore di lavoro resta responsabile della salute e sicurezza del lavoratore agile: deve consegnare un'informativa scritta sui rischi generali e specifici, garantire la formazione e considerare il lavoro da remoto nel DVR, in particolare per il rischio videoterminali. Il lavoratore, a sua volta, deve cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione.
Quali obblighi ha un lavoratore autonomo senza dipendenti?
L'art. 21 gli impone di usare attrezzature di lavoro conformi, di munirsi dei DPI adeguati e di esibire la tessera di riconoscimento quando opera in appalto o subappalto. Formazione e sorveglianza sanitaria sono facoltative, ma spesso richieste dai committenti nei cantieri e negli appalti per gestire i rischi da interferenza.
Una ditta individuale senza dipendenti deve fare il DVR?
No: il documento di valutazione dei rischi presuppone la presenza di almeno un lavoratore. Il titolare resta però soggetto agli obblighi dell'art. 21 (attrezzature conformi, DPI, tessera negli appalti). Appena inserisce nell'organizzazione un dipendente, uno stagista o un collaboratore stabile, scattano DVR, nomine e formazione.
I familiari che aiutano in azienda rientrano nel Testo Unico?
Dipende da come lavorano. I componenti dell'impresa familiare ex art. 230-bis del codice civile seguono il regime dell'art. 21, con obblighi limitati ad attrezzature, DPI e tessera negli appalti. Se però il familiare è inserito stabilmente nell'organizzazione come un dipendente, va trattato come lavoratore a tutti gli effetti, con inclusione nel DVR e formazione.