Dlgs812003Sicurezza sul lavoro

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Sorveglianza sanitaria e medico competente: visite, idoneità, obblighi

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La sorveglianza sanitaria è l'insieme delle visite mediche e degli accertamenti che verificano se un lavoratore è idoneo alla sua mansione specifica. Non è un obbligo universale: scatta solo quando la valutazione dei rischi individua rischi per cui la legge la prevede. In questo capitolo vedi quando devi nominare il medico competente, quali visite sono obbligatorie, come funzionano giudizi di idoneità e ricorsi, e come gestire cartella sanitaria e privacy.

Quando la sorveglianza sanitaria è obbligatoria

L'articolo 41 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che la sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente nei casi previsti dalla normativa vigente e dalle indicazioni della Commissione consultiva, oppure quando il lavoratore ne fa richiesta e il medico la ritiene correlata ai rischi lavorativi. In pratica: non decidi tu se farla, lo decide l'esito della valutazione dei rischi.

Se in azienda esiste anche un solo rischio specifico che la richiede, devi nominare il medico competente (obbligo del datore di lavoro ex art. 18, comma 1, lettera a) e attivare il protocollo sanitario. La tabella riassume i casi più frequenti.

Principali rischi che attivano la sorveglianza sanitaria
RischioQuando scatta l'obbligoRiferimento nel D.Lgs. 81/2008
Videoterminali (VDT)Uso del videoterminale per almeno 20 ore settimanali; visita di norma quinquennale, biennale per gli over 50 e per chi ha prescrizioniTitolo VII, art. 176
Movimentazione manuale dei carichiAttività di sollevamento, traino, spinta o movimenti ripetuti con rischio dorso-lombareTitolo VI, art. 168
Agenti chimiciEsposizione a rischio chimico non basso per la sicurezza e non irrilevante per la saluteTitolo IX, capo I
RumoreEsposizione oltre i valori superiori di azione; su richiesta del lavoratore per esposizioni intermedieTitolo VIII, capo II
Agenti biologici e cancerogeniEsposizione deliberata o potenziale ad agenti biologici; esposizione a cancerogeni e mutageniTitolo X e Titolo IX, capo II
Lavoro notturnoLavoratori notturni ai sensi della disciplina sull'orario di lavoro, con controlli periodiciNormativa sull'orario di lavoro e valutazione dei rischi

Le visite mediche previste dall'art. 41

La sorveglianza sanitaria comprende diverse tipologie di visita, ciascuna con un momento preciso:

  • Visita preventiva: prima di adibire il lavoratore alla mansione, per accertare l'assenza di controindicazioni; può essere svolta anche in fase preassuntiva;
  • Visita periodica: di norma una volta l'anno, salvo diversa periodicità stabilita dal medico competente in funzione della valutazione dei rischi;
  • Visita su richiesta del lavoratore: se il medico la ritiene correlata ai rischi professionali o alle condizioni di salute suscettibili di peggioramento per il lavoro svolto;
  • Visita per cambio mansione: per verificare l'idoneità alla nuova mansione specifica;
  • Visita precedente alla ripresa del lavoro: dopo assenza per motivi di salute superiore a 60 giorni continuativi, per verificare l'idoneità alla mansione;
  • Visita alla cessazione del rapporto: nei casi previsti dalla normativa (per esempio per alcuni agenti chimici e cancerogeni).

Giudizi di idoneità e ricorso entro 30 giorni

All'esito di ogni visita il medico competente esprime un giudizio di idoneità alla mansione specifica, che consegna in copia al lavoratore e al datore di lavoro. I giudizi possibili sono: idoneità; idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni; inidoneità temporanea (con indicazione dei limiti di validità); inidoneità permanente.

Avverso il giudizio, sia il lavoratore sia il datore di lavoro possono fare ricorso entro 30 giorni all'organo di vigilanza territorialmente competente, che può confermare, modificare o revocare il giudizio (art. 41, comma 9). In caso di inidoneità, l'art. 42 ti obbliga ad adibire il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o anche inferiori, conservando la retribuzione della mansione di provenienza.

Il medico competente: compiti e sopralluogo annuale

Il medico competente deve possedere i titoli e i requisiti dell'art. 38 (tipicamente la specializzazione in medicina del lavoro) ed essere iscritto nell'elenco nazionale. Puoi nominarlo come dipendente, collaboratore o tramite una struttura esterna (art. 39). È una delle figure della sicurezza centrali del sistema aziendale, non un semplice fornitore di visite.

I suoi obblighi sono elencati all'art. 25: collabora alla valutazione dei rischi e alla predisposizione delle misure di tutela, istituisce e aggiorna le cartelle sanitarie, informa i lavoratori sul significato degli accertamenti, partecipa alla riunione periodica e trasmette i dati sanitari aggregati agli organi competenti (art. 40). Soprattutto, visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno, o con cadenza diversa che stabilisce lui stesso in base alla valutazione dei rischi: l'indicazione della periodicità diversa va comunicata al datore di lavoro e annotata nel DVR.

Cartella sanitaria e di rischio: chi può vedere cosa

Per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza il medico competente istituisce, aggiorna e custodisce sotto la propria responsabilità una cartella sanitaria e di rischio, con salvaguardia del segreto professionale. Alla cessazione del rapporto di lavoro il medico consegna al lavoratore copia della cartella e gli fornisce le informazioni sulla sua conservazione.

Il punto chiave per te: il datore di lavoro non ha accesso ai dati sanitari dei lavoratori. Ricevi solo il giudizio di idoneità, con eventuali prescrizioni e limitazioni, mai diagnosi o referti. Concorda con il medico il luogo di custodia delle cartelle e trattale come dati particolarmente protetti: la violazione della riservatezza espone a responsabilità sia sul fronte sicurezza sia su quello privacy.

Alcol e sostanze stupefacenti: le mansioni a rischio

Per le mansioni che comportano un elevato rischio per la sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi — individuate da appositi provvedimenti — vige il divieto di assunzione e somministrazione di alcolici e l'obbligo di verifiche sull'uso di sostanze psicotrope e stupefacenti. L'art. 41, comma 4, prevede che le visite mediche siano finalizzate anche a verificare l'assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze stupefacenti.

Esempi tipici: autisti e conducenti professionali, addetti alla conduzione di carrelli elevatori e gru, lavori in quota, attività sanitarie a contatto con i pazienti. Se in azienda hai mansioni di questo tipo, inseriscile nel protocollo sanitario e ricordalo anche nella formazione: il lavoratore che si sottrae ai controlli o viola il divieto è a sua volta sanzionabile.

Come organizzare la sorveglianza sanitaria in azienda

  1. Verifica nel DVR quali mansioni sono esposte a rischi che prevedono la sorveglianza sanitaria;
  2. Nomina il medico competente e formalizza l'incarico prima di adibire i lavoratori alle mansioni a rischio;
  3. Fatti consegnare il protocollo sanitario con periodicità delle visite per mansione;
  4. Pianifica visite preventive, periodiche, per cambio mansione e per rientro dopo 60 giorni di assenza;
  5. Archivia i giudizi di idoneità e applica subito prescrizioni e limitazioni;
  6. Calendarizza il sopralluogo annuale degli ambienti di lavoro e la riunione periodica dove prevista.

Se vuoi capire a che punto sei con questi e gli altri obblighi del Testo Unico, puoi partire da una valutazione della tua situazione o consultare le domande frequenti.

Domande frequenti

Quando è obbligatoria la sorveglianza sanitaria?

È obbligatoria nei casi previsti dalla normativa, cioè quando la valutazione dei rischi individua esposizioni per cui la legge la richiede: ad esempio uso del videoterminale per almeno 20 ore a settimana, movimentazione manuale dei carichi, rischio chimico non irrilevante, rumore oltre i valori superiori di azione, agenti biologici o cancerogeni, lavoro notturno. In questi casi il datore di lavoro deve nominare il medico competente e attivare le visite previste dall'art. 41 del D.Lgs. 81/2008.

Ogni quanto va fatta la visita medica periodica?

Di norma una volta l'anno, ma il medico competente può stabilire una periodicità diversa in funzione della valutazione dei rischi. Alcune norme fissano cadenze specifiche: per i videoterminalisti, ad esempio, la visita è di norma quinquennale e biennale per chi ha più di 50 anni o ha un giudizio con prescrizioni o limitazioni.

È obbligatoria la visita medica al rientro dopo una lunga malattia?

Sì, per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria: dopo un'assenza per motivi di salute superiore a 60 giorni continuativi, l'art. 41 del D.Lgs. 81/2008 prevede una visita medica precedente alla ripresa del lavoro, per verificare che il lavoratore sia ancora idoneo alla mansione specifica.

Si può fare ricorso contro il giudizio del medico competente?

Sì. Sia il lavoratore sia il datore di lavoro possono presentare ricorso entro 30 giorni dalla comunicazione del giudizio all'organo di vigilanza territorialmente competente, che dispone ulteriori accertamenti e può confermare, modificare o revocare il giudizio (art. 41, comma 9, D.Lgs. 81/2008).

Il datore di lavoro può vedere la cartella sanitaria del lavoratore?

No. La cartella sanitaria e di rischio è istituita e custodita dal medico competente con salvaguardia del segreto professionale. Il datore di lavoro riceve soltanto il giudizio di idoneità alla mansione, con eventuali prescrizioni o limitazioni, mai le diagnosi o i referti degli accertamenti.

Cosa succede se il lavoratore risulta inidoneo alla mansione?

L'art. 42 del D.Lgs. 81/2008 obbliga il datore di lavoro ad adibire il lavoratore inidoneo, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in mancanza, anche a mansioni inferiori, garantendo la retribuzione corrispondente alle mansioni di provenienza. Nel frattempo il lavoratore non può essere impiegato nella mansione per cui è risultato inidoneo.