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Formazione sicurezza sul lavoro: ore, corsi e Accordo 2025
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Indice del capitolo
Puoi avere il miglior DVR del mondo, ma se i tuoi lavoratori non sono formati la tua azienda non è in regola — e soprattutto non è sicura. Gli articoli 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008 impongono tre obblighi distinti: informazione, formazione e addestramento, con durate minime, aggiornamenti periodici e regole di erogazione fissate dagli Accordi Stato-Regioni. In questo capitolo trovi le ore corso per ogni ruolo, le novità dell'Accordo unico 2025 e una tabella riassuntiva da tenere a portata di mano.
Informazione, formazione, addestramento: tre obblighi diversi
Il Testo Unico distingue tre adempimenti che spesso vengono confusi. L'informazione (art. 36) è la trasmissione di conoscenze utili: rischi aziendali, procedure di emergenza, nominativi delle figure della sicurezza. La formazione (art. 37) è un processo educativo strutturato, con corsi di durata minima, verifica dell'apprendimento e attestato. L'addestramento è la prova pratica: l'uso corretto di attrezzature, DPI e procedure, fatto sul campo da una persona esperta.
Attenzione a un punto spesso trascurato: la formazione va erogata durante l'orario di lavoro e senza oneri economici per i lavoratori. Non puoi chiedere al dipendente di seguire il corso la sera a sue spese: il costo e il tempo sono a carico dell'azienda.
La formazione dei lavoratori: generale, specifica e aggiornamento
Per i lavoratori il percorso è in due moduli. La formazione generale dura 4 ore ed è uguale per tutti: concetti di rischio, danno, prevenzione, organi di vigilanza, diritti e doveri. La formazione specifica dipende invece dalla classe di rischio del settore (in base al codice ATECO dell'azienda):
- Rischio basso (es. uffici, commercio): 4 ore di formazione specifica — totale 8 ore;
- Rischio medio (es. trasporti, agricoltura, scuola, sanità in parte): 8 ore — totale 12 ore;
- Rischio alto (es. edilizia, industria manifatturiera, chimica): 12 ore — totale 16 ore.
A regime, ogni lavoratore deve poi seguire un aggiornamento di almeno 6 ore ogni 5 anni, indipendentemente dalla classe di rischio. Il quinquennio decorre dalla data dell'attestato: se hai personale formato più di cinque anni fa e mai aggiornato, sei fuori norma oggi, non «alla prossima assunzione».
Dall'Accordo del 2011 all'Accordo unico 2025
Per oltre un decennio le regole operative sono state dettate dall'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 (lavoratori, preposti, dirigenti e datori di lavoro RSPP). Nel 2025 è arrivato il nuovo Accordo unico Stato-Regioni, in vigore da maggio 2025, che accorpa e riordina i precedenti accordi in un testo unico della formazione.
Le novità principali del nuovo Accordo: il corso obbligatorio per il datore di lavoro (anche quando non svolge direttamente i compiti di RSPP), il rafforzamento della formazione del preposto, che deve essere svolta con modalità interattive e aggiornata almeno ogni due anni come già previsto dalla L. 215/2021, regole più stringenti su e-learning e videoconferenza, e maggiore attenzione alla verifica finale dell'apprendimento. Per i percorsi già completati vale un regime transitorio: i crediti formativi pregressi restano validi, ma i nuovi corsi e gli aggiornamenti devono seguire il nuovo Accordo.
Preposti, dirigenti, RLS, addetti alle emergenze, RSPP datore di lavoro
Oltre ai lavoratori, ogni figura del sistema di prevenzione ha un proprio percorso formativo obbligatorio:
- Preposto: formazione particolare aggiuntiva rispetto a quella da lavoratore, su compiti di vigilanza e potere di intervento; aggiornamento almeno biennale e da svolgere interamente in modalità interattiva (in presenza o videoconferenza sincrona);
- Dirigente: corso specifico su organizzazione della prevenzione, valutazione dei rischi e vigilanza, in sostituzione della formazione da lavoratore;
- RLS: corso iniziale di 32 ore (art. 37, comma 11), con aggiornamento annuale nelle aziende sopra le soglie dimensionali previste;
- Addetti antincendio: corso di durata crescente con il livello di rischio dell'attività, con prove pratiche per i livelli superiori;
- Addetti primo soccorso: 12 o 16 ore a seconda del gruppo aziendale (A, B o C), con aggiornamento triennale della parte pratica;
- Datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di RSPP (art. 34): corso da 16 a 48 ore secondo la classe di rischio, con aggiornamento quinquennale.
Tabella riassuntiva: ruolo, corso base e aggiornamento
| Ruolo | Corso base | Aggiornamento |
|---|---|---|
| Lavoratore — rischio basso | 4 h generale + 4 h specifica (8 h) | 6 h ogni 5 anni |
| Lavoratore — rischio medio | 4 h generale + 8 h specifica (12 h) | 6 h ogni 5 anni |
| Lavoratore — rischio alto | 4 h generale + 12 h specifica (16 h) | 6 h ogni 5 anni |
| Preposto | Formazione aggiuntiva specifica per il ruolo | Almeno ogni 2 anni |
| Dirigente | Corso dedicato (sostituisce quello da lavoratore) | Periodico ogni 5 anni |
| RLS | 32 h iniziali | Annuale (4 o 8 h in base ai dipendenti) |
| Datore di lavoro RSPP (art. 34) | 16 / 32 / 48 h per rischio basso / medio / alto | 6 / 10 / 14 h ogni 5 anni |
| Addetto antincendio | In base al livello di rischio dell'attività | Periodico, con prove pratiche |
| Addetto primo soccorso | 16 h (gruppo A) — 12 h (gruppi B e C) | Ogni 3 anni (parte pratica) |
Addestramento pratico e tracciabilità: il registro che salva l'azienda
L'addestramento non è un corso in aula: consiste nella prova pratica per l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, DPI e nell'esercitazione sulle procedure di lavoro in sicurezza. Va effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro, ogni volta che il lavoratore inizia a usare una nuova attrezzatura o una nuova procedura a rischio.
Dopo la L. 215/2021, l'art. 37 richiede espressamente che gli interventi di addestramento siano tracciati in un apposito registro, anche in formato informatizzato. Un attestato generico non basta: devi poter dimostrare chi è stato addestrato, quando, su quale attrezzatura e da chi. Lo stesso vale per tutta la formazione: conserva attestati, programmi dei corsi, registri presenze e verifiche di apprendimento nel fascicolo di ogni lavoratore.
Un'ultima regola d'oro: la formazione segue la persona, ma solo in parte. Se assumi un lavoratore già formato, i crediti restano validi per la formazione generale; la formazione specifica va integrata se cambiano i rischi della nuova mansione. Verificalo sempre alla luce del tuo DVR, prima che il lavoratore inizi a operare.
Domande frequenti
Quante ore dura il corso di formazione sicurezza per i lavoratori?
Il corso base prevede 4 ore di formazione generale, uguali per tutti, più una formazione specifica in base alla classe di rischio dell'azienda: 4 ore per il rischio basso (totale 8), 8 ore per il rischio medio (totale 12), 12 ore per il rischio alto (totale 16). È poi obbligatorio un aggiornamento di almeno 6 ore ogni 5 anni.
Cosa cambia con il nuovo Accordo Stato-Regioni 2025?
L'Accordo unico 2025, in vigore da maggio 2025, riordina in un testo unico i precedenti accordi sulla formazione. Le novità principali sono il corso obbligatorio per il datore di lavoro anche quando non ricopre il ruolo di RSPP, il rafforzamento della formazione del preposto con aggiornamento almeno biennale in modalità interattiva, e regole più rigorose su e-learning e verifiche finali. I crediti formativi già maturati restano validi nel regime transitorio.
Il datore di lavoro deve fare un corso di formazione?
Sì. Con il nuovo Accordo Stato-Regioni 2025 il datore di lavoro deve seguire un corso obbligatorio dedicato al suo ruolo. Se inoltre svolge direttamente i compiti di RSPP ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 81/2008, deve frequentare il corso da 16, 32 o 48 ore secondo la classe di rischio, con aggiornamento quinquennale.
Ogni quanto va aggiornata la formazione del preposto?
Almeno ogni 2 anni. La L. 215/2021 ha reso biennale l'aggiornamento del preposto, che prima era quinquennale, e il nuovo Accordo Stato-Regioni 2025 conferma la cadenza richiedendo modalità interattive: in presenza o videoconferenza sincrona, non in semplice e-learning.
La formazione online (e-learning) è valida per la sicurezza sul lavoro?
Solo in parte. L'e-learning è ammesso per la formazione generale dei lavoratori e per alcuni moduli di natura teorica, alle condizioni fissate dagli Accordi Stato-Regioni. La formazione specifica per i rischi medio-alti, l'addestramento pratico e la formazione del preposto richiedono invece la presenza o la videoconferenza sincrona con possibilità di interazione.
Come si dimostra che l'addestramento è stato fatto?
Con la tracciatura in un apposito registro, anche informatizzato, come richiede l'art. 37 del D.Lgs. 81/2008 dopo la L. 215/2021. Il registro deve indicare chi è stato addestrato, in quale data, su quale attrezzatura o procedura e chi ha svolto l'addestramento. Va conservato insieme ad attestati e verifiche di apprendimento nel fascicolo del lavoratore.