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Rischi specifici nel D.Lgs. 81/2008: guida ai Titoli del Testo Unico
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Indice del capitolo
Il Testo Unico non si ferma ai principi generali: dai Titoli II in poi disciplina uno per uno i rischi specifici, dal rumore al rischio chimico, dai cantieri ai videoterminali. Per ogni rischio la logica è la stessa: capire quando scatta l'obbligo di valutazione, integrarlo nel DVR e applicare le misure previste. Questo capitolo ti dà la mappa completa dei Titoli, con i criteri per capire quali riguardano la tua azienda.
Come funzionano i Titoli speciali del D.Lgs. 81/2008
Il D.Lgs. 81/2008 è organizzato per Titoli: il Titolo I contiene le regole generali (obblighi del datore di lavoro, figure della sicurezza, valutazione dei rischi), mentre i Titoli successivi disciplinano famiglie di rischio specifiche. Ogni Titolo indica il campo di applicazione, i criteri di valutazione, le misure di prevenzione e protezione, gli eventuali valori limite e i casi in cui servono sorveglianza sanitaria e formazione aggiuntiva.
| Titolo | Rischio | Misure principali |
|---|---|---|
| Titolo II (artt. 62-64) | Luoghi di lavoro | Conformità ai requisiti dell'Allegato IV, manutenzione, vie di esodo, illuminazione, microclima, servizi |
| Titolo III (artt. 69-87) | Attrezzature di lavoro, DPI, impianti elettrici | Attrezzature conformi e manutenute, verifiche periodiche, DPI adeguati, formazione e addestramento |
| Titolo IV (artt. 88 e ss.) | Cantieri temporanei o mobili | Coordinatori per la sicurezza, PSC, POS, notifica preliminare, verifica idoneità delle imprese |
| Titolo VI (artt. 167-171) | Movimentazione manuale dei carichi | Meccanizzazione, organizzazione del lavoro, formazione, sorveglianza sanitaria (Allegato XXXIII) |
| Titolo VII (artt. 172-179) | Videoterminali | Analisi della postazione, pause o cambi di attività, visite con controllo della vista |
| Titolo VIII (artt. 180 e ss.) | Agenti fisici: rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici | Misurazioni, confronto con i valori di azione e limite, riduzione alla fonte, DPI uditivi, sorveglianza sanitaria |
| Titolo IX (artt. 221 e ss.) | Sostanze pericolose: agenti chimici, cancerogeni, amianto | Valutazione del rischio chimico, sostituzione, ventilazione, DPI, misure rafforzate per cancerogeni |
| Titolo X (artt. 266 e ss.) | Agenti biologici | Classificazione degli agenti, misure igieniche e di contenimento, gestione del rischio legionella |
Luoghi di lavoro, attrezzature e DPI (Titoli II e III)
Il Titolo II riguarda ogni azienda con almeno un luogo di lavoro: gli ambienti devono rispettare i requisiti dell'Allegato IV (altezze, aerazione, illuminazione, vie di circolazione ed esodo, servizi igienici) ed essere sottoposti a regolare manutenzione. La valutazione qui è sempre dovuta, perché il rischio «luogo di lavoro» esiste ovunque ci sia un lavoratore.
Il Titolo III copre attrezzature di lavoro e dispositivi di protezione individuale. L'art. 71 ti obbliga a mettere a disposizione attrezzature conformi, idonee e manutenute, con verifiche periodiche per quelle indicate dalla norma (per esempio apparecchi di sollevamento). Per i DPI, l'art. 77 richiede di sceglierli in base alla valutazione dei rischi, consegnarli, esigerne l'uso e garantire formazione — con addestramento obbligatorio per i DPI di terza categoria, come quelli anticaduta e i protettori dell'udito nei casi previsti.
Cantieri temporanei o mobili (Titolo IV, cenni)
Il Titolo IV è il più corposo del Testo Unico e si applica ai cantieri edili e di ingegneria civile. Coinvolge anche il committente, che nei casi previsti deve nominare i coordinatori per la sicurezza in progettazione ed esecuzione, far redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e inviare la notifica preliminare. Ogni impresa esecutrice redige il proprio Piano Operativo di Sicurezza (POS), che declina il PSC nella propria organizzazione.
Anche se non sei un'impresa edile, il Titolo IV ti riguarda quando commissioni lavori nella tua sede: verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese e coordina i rischi interferenziali. È uno dei punti più controllati in caso di ispezione, con sanzioni che colpiscono committente, responsabile dei lavori e imprese.
Movimentazione manuale dei carichi e videoterminali (Titoli VI e VII)
Il Titolo VI scatta quando i lavoratori sollevano, spostano, spingono o tirano carichi in condizioni che comportano un rischio dorso-lombare, valutato con i criteri dell'Allegato XXXIII. Le misure tipiche: meccanizzare dove possibile, organizzare il lavoro per ridurre pesi e frequenze, formare i lavoratori sulle tecniche corrette e attivare la sorveglianza sanitaria.
Il Titolo VII tutela chi usa il videoterminale in modo sistematico e abituale per almeno 20 ore settimanali. Devi analizzare le postazioni (schermo, sedile, piano di lavoro, illuminazione), garantire una pausa di 15 minuti ogni 120 minuti di applicazione continuativa al videoterminale — salvo diversa previsione contrattuale — e sottoporre i lavoratori a visite con controllo della vista e della postura.
Agenti fisici: rumore e vibrazioni (Titolo VIII)
Il Titolo VIII copre rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici e radiazioni ottiche artificiali. Per il rumore la norma fissa valori inferiori e superiori di azione (80 e 85 dB(A) di esposizione giornaliera) e un valore limite: al crescere dell'esposizione scattano informazione, messa a disposizione e poi obbligo d'uso dei DPI uditivi, sorveglianza sanitaria e un programma di riduzione del rumore alla fonte.
Per le vibrazioni distingui il sistema mano-braccio (utensili vibranti) dal corpo intero (mezzi e macchine operatrici): anche qui la valutazione confronta l'esposizione giornaliera con valori di azione e limite. Le misure tipiche sono la scelta di attrezzature a bassa emissione, la manutenzione, la limitazione dei tempi di esposizione e la sorveglianza sanitaria oltre i valori di azione.
Rischio chimico e agenti biologici (Titoli IX e X)
Il Titolo IX si applica ogni volta che sui luoghi di lavoro sono presenti agenti chimici pericolosi: non solo produzioni industriali, ma anche detergenti professionali, vernici, colle, carburanti. La valutazione stabilisce se il rischio è «basso per la sicurezza e irrilevante per la salute»: se lo supera, scattano misure specifiche come sostituzione dell'agente, ventilazione, DPI e sorveglianza sanitaria. Per cancerogeni, mutageni e amianto valgono capi dedicati con obblighi rafforzati, tra cui la tenuta di registri di esposizione.
Il Titolo X riguarda gli agenti biologici: sia l'uso deliberato (laboratori, sanità) sia l'esposizione potenziale, come nella gestione di rifiuti, negli allevamenti o negli impianti idrici. In questa seconda categoria rientra la legionella, batterio che prolifera negli impianti di acqua calda sanitaria e nelle torri di raffreddamento: se la tua struttura ha impianti a rischio, la valutazione e le misure di controllo vanno documentate. Trovi l'approfondimento completo nel capitolo su acqua potabile e legionella.
Da dove cominciare: il percorso in 4 passi
- Censisci le attività, gli ambienti, le attrezzature e le sostanze presenti in azienda, con l'aiuto di RSPP e medico competente;
- Incrocia l'elenco con i Titoli del Testo Unico: per ogni rischio presente, verifica criteri di valutazione, valori di azione e misure richieste;
- Integra il DVR con le valutazioni specifiche (rumore, vibrazioni, chimico, MMC...), che spesso richiedono misurazioni o metodi di calcolo dedicati;
- Programma le conseguenze operative: DPI, formazione e addestramento, sorveglianza sanitaria, manutenzioni e verifiche periodiche, usando la checklist adempimenti.
Se vuoi una prima verifica di quali rischi specifici riguardano la tua attività, puoi partire dalla valutazione guidata o consultare le domande frequenti.
Domande frequenti
Cosa sono i rischi specifici nel D.Lgs. 81/2008?
Sono le famiglie di rischio disciplinate dai Titoli dal II in poi del Testo Unico: luoghi di lavoro, attrezzature e DPI, cantieri, movimentazione manuale dei carichi, videoterminali, agenti fisici come rumore e vibrazioni, sostanze pericolose e agenti biologici. Per ciascuno la norma fissa criteri di valutazione, misure di prevenzione e, in molti casi, obblighi di sorveglianza sanitaria e formazione aggiuntiva.
Quando devo valutare il rischio rumore?
La valutazione del rumore rientra sempre nella valutazione dei rischi prevista dall'art. 28. Se dall'analisi preliminare emerge che i valori inferiori di azione (80 dB(A) di esposizione giornaliera) possono essere superati, servono misurazioni adeguate; oltre gli 85 dB(A) scattano l'obbligo d'uso dei DPI uditivi, la sorveglianza sanitaria e un programma di riduzione dell'esposizione.
Il rischio chimico riguarda anche un ufficio o un negozio?
Sì, se sono presenti agenti chimici pericolosi, inclusi prodotti di uso comune come detergenti professionali, toner o disinfettanti. La valutazione può concludere che il rischio è basso per la sicurezza e irrilevante per la salute: in quel caso bastano le misure generali di prevenzione, ma la valutazione va comunque fatta e documentata nel DVR.
La legionella rientra nel D.Lgs. 81/2008?
Sì: la legionella è un agente biologico e la sua valutazione rientra nel Titolo X del D.Lgs. 81/2008, come esposizione potenziale legata agli impianti idrici e di climatizzazione. Per le strutture con impianti a rischio si affianca la disciplina sulla qualità dell'acqua potabile del D.Lgs. 18/2023, che rafforza l'approccio basato sulla valutazione e gestione del rischio degli impianti interni.
Chi usa il computer ha sempre diritto alle tutele per videoterminalisti?
No. Il Titolo VII si applica al lavoratore che usa un'attrezzatura munita di videoterminale in modo sistematico e abituale per almeno 20 ore settimanali. Solo in quel caso scattano l'analisi della postazione, la pausa di 15 minuti ogni 120 di applicazione continuativa e la sorveglianza sanitaria con controllo della vista.
Il Titolo IV sui cantieri riguarda solo le imprese edili?
No. Riguarda anche il committente, cioè chiunque commissioni lavori edili o di ingegneria civile, compresa un'azienda che fa ristrutturare la propria sede. Nei casi previsti il committente deve nominare i coordinatori per la sicurezza, far predisporre il PSC, inviare la notifica preliminare e verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi.